Il Broker si distingue dalle altre forme di intermediari assicurativi in quanto si trova in una posizione di assoluta indipendenza rispetto alle Compagnie con le quali interagisce, operando nell’esclusivo interesse del cliente/mandante al quale fornisce, dietro apposito incarico, consulenza ed assistenza. Il cliente potrà quindi contare sull’assistenza di un consulente assicurativo che, senza alcun vincolo di sorta, individuerà le Compagnie nell’intero ambito europeo, analizzandone caratteristiche, termini e condizioni dei relativi prodotti, al solo fine di individuare la soluzione più idonea a soddisfare l’incarico conferitogli.
L’esercizio dell’attività di brokeraggio è riservato agli iscritti nell’apposito registro unico (r.u.i.) tenuto dall’Ivass, per il quale è condizione imprescindibile il possesso dei requisiti di onorabilità indicati dall’art. 110 co 1 del c.a.p., in capo alle persone fisiche ovvero ai rappresentanti legali delle società.
L’intermediario ha altresì l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per responsabilità civile professionale per gli eventuali danni arrecati da negligenze o errori (art. 110 co 3), oltre ad aderire al fondo di garanzia costituito presso Consap per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle Compagnie di assicurazioni o riassicurazioni derivante dall’attività di mediatore assicurativo o riassicurativo (art. 115).