Il brokeraggio assicurativo ha ottenuto riconoscimento ufficiale con la legge n. 792 del 20 novembre 1984, poi sostituita dal d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 che all’art. 106 definisce l’intermediazione assicurativa e riassicurativa (vedi sez. normativa).
Il Broker é un intermediario assicurativo autorizzato che esercita un’attività rivolta a mettere in contatto il cliente con le Compagnie di assicurazioni.
Riceve specifici incarichi per la ricerca e l’individuazione dei prodotti assicurativi meglio rispondenti alle esigenze del cliente, operando in piena autonomia e senza vincoli di dipendenza, collaborazione, agenzia o rappresentanza nei confronti della compagnia assicurativa, garantendo in questo modo la massima tutela degli interessi del cliente/mandante.
Tali caratteristiche rendono il Broker la figura professionale più idonea a consentire alle Compagnie con sede legale in uno dei paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo di osservare i principi giuridici che disciplinano il regime di L.P.S. (libera prestazione di servizi). Prendendo in esame il caso specifico dell’Italia, il c.a.p. (codice delle assicurazioni private) all’art. 24 stabilisce che le Compagnie con sede legale nello Spazio Economico Europeo e che intendono avvalersi del regime di L.P.S., non possono avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o qualsiasi altra forma di presenza permanente nel territorio italiano ma possono veicolare i loro prodotti sul territorio nazionale solo attraverso “ il Broker “.