Art. 112 (Requisiti per l’iscrizione delle società)
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia; b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; c) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo stabilito con regolamento 152 adottato dall’ISVAP. È fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l’iscrizione alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attività di intermediazione. È in ogni caso preclusa l’iscrizione nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.